Tra le principali cause di abbandono precoce dell’allattamento al seno c’è la ripresa dell’attività lavorativa. Soprattutto se la mamma deve rientrare al lavoro presto, c’è il dubbio che non sia possibile conciliare poppate e lavoro.
Molte mamme, pertanto, in concomitanza con il rientro al lavoro, scelgono di smettere l’allattamento, magari perché non sanno come organizzarsi e non sanno che possono usufruire di piccoli ma quotidiani permessi di lavoro finalizzati a prendersi cura del neonato nell’arco della giornata lavorativa durante il suo primo anno di vita.
Questi permessi sono conosciuti con il nome di riposi orari giornalieri per allattamento, ma possono essere usufruiti a prescindere dall’effettivo allattamento al seno, ed in presenza di determinate circostanze, che vedremo meglio a seguito, possono essere usufruiti anche dal padre.
Vediamo nel dettaglio cosa sono i riposi orari giornalieri e come usufruirne.
Cosa sono i permessi per allattamento ed in che misura spettano
L’art. 39 del Testo unico delle disposizioni legislativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede che:
il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. I periodi di riposo si riducono ad uno nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore;
i periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda;
i periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nel primo anno di vita del bambino, pertanto, la lavoratrice ha diritto a riposi orari per allattamento di due ore se l’orario giornaliero di lavoro risulta pari o superiore a 6 ore di lavoro al giorno, oppure di un’ora in caso di orario giornaliero di lavoro di durata inferiore a 6 ore.
La durata dei riposi giornalieri raddoppia in caso di parto plurimo. Quindi, quando la nascita è gemellare, i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita dei bambini raddoppiano nella misura. Va però evidenziato che il raddoppio delle ore vale indipendentemente dal numero di neonati. In sostanza, se nascono tre gemelli, non si triplicano le ore ma restano raddoppiate.
Il Ministero del Lavoro aggiunge che i riposi orari per allattamento sono concessi alla madre per la salvaguardia della salute del neonato e per le sue esigenze di nutrizione, quindi per questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o, se del caso, mediante l’intervento della Direzione provinciale del lavoro (DPL). L’accordo deve essere volto a contemperare le esigenze proprie del regime biologico del bambino e quelle della produzione.
Le ore dei permessi giornalieri sono considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro con diritto alla percezione della retribuzione. La lavoratrice in tali casi ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps che è anticipata dal datore di lavoro.
I permessi giornalieri sono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre sono esclusi dalla maturazione della tredicesima mensilità.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo dei riposi giornalieri per allattamento. Cioè la lavoratrice non può rinunciare alla funzione fondamentale dell’allattamento del bambino dietro percezione di una retribuzione aggiuntiva sostitutiva.
Quando i permessi spettano al padre
Anche padre lavoratore ha diritto di fruire dei riposi orari per allattamento, ma solo se ricorrono le seguenti situazioni (art. 40 del D. Lgs. 151 del 2001):
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Sono i casi in cui la madre è lavoratrice autonoma o lavoratrice libero professionista, oppure una lavoratrice domestica o lavoratrice a domicilio, tutti i casi in cui il diritto può passare al padre;
in caso di morte o di grave infermità della madre.
Permessi per allattamento nell’adozione e affidamento
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari per allattamento. Dall’11 agosto 2011, a seguito del Decreto Legislativo n. 119 del 2011, i riposi sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia (anziché entro il primo anno di vita del bambino, come era previsto in precedenza). Inoltre nel caso dei dipendenti pubblici assegnati ad altra sede temporaneamente, la disciplina dei riposi orari per allattamento può applicarsi entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.
A differenza di quanto previsto per i figli biologici, per i quali i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria post partum (3 mesi dopo il parto, in genere), il lavoratore o la lavoratrice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all’ingresso del bambino in famiglia, in luogo del congedo di maternità o del congedo di paternità, che pure spettano in caso di adozione o affidamento.
Domanda per l’allattamento e adempimenti amministrativi
Per avere la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri per allattamento la lavoratrice madre deve semplicemente presentare una richiesta al datore di lavoro e, nei limiti delle rispettive esigenze, coordinare con lo stesso la fruizione delle ore di permesso retribuito giornaliero per l’allattamento.
Caso diverso è quando è il padre ad avere diritto alla fruizione delle ore di permesso per allattamento, nei casi precedentemente elencati. In questo caso, è previsto l’onere di presentare la domanda all’Inps e al datore di lavoro nei casi previsti dall’articolo 40 del D. Lgs. 151 del 2001.
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In conclusione, mamme che rientrate presto al lavoro, non sentitevi costrette ad abbandonare l’allattamento al seno, fate valere il vostro diritto ad ottenere i riposi giornalieri. Con un po’ di organizzazione e qualche piccolo sacrificio continuare ad allattare alla ripresa del lavoro si può.
Serena Baldi
Avvocato in Alessandria
baldi.sere@libero.it